Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 03/04/1996 (Rv. 496774 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Oneri del creditore - Sussistenza di ostacoli giuridici alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale - Decadenza della fideiussione - Esclusione - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
La decadenza della fideiussione - prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando sia evidente "a priori" e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell'estinzione della garanzia (nella specie, il giudice di merito aveva individuato l'ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza per difetto di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)