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Sez. L, Ordinanza n. 12507 del 08/05/2024 (Rv. 670932-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI | Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Mancanza del titolo abilitante - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670932-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo.

Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)