Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI | Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)