Sez. 2, Ordinanza n. 1345 del 14/05/1973 Cc. (dep. 25/09/1973) Rv. 125012 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CONDIZIONI.*
La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen e applicabile al delitto tentato nel solo caso in cui le modalita del fatto e le circostanze oggettive consentano di stabilire con certezza che, qualora il reato fosse stato portato a compimento, il danno cagionato alla persona offesa sarebbe stato di particolare tenuita. (V 120674, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)