Sez. 2, Sentenza n. 13706 del 12/06/2007 (Rv. 598339 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO | Processo interrotto per morte dell'attore e riassunto nei confronti degli eredi non costituiti - RInvio d'ufficio - Mancato avviso ai difensori - Partecipazione all'udienza - Efficacia sanante - Omessa partecipazione del difensore della parte deceduta - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO
Nel caso in cui il processo venga interrotto per la morte di una delle parti e gli eredi di questa, nei cui confronti sia regolarmente riassunto, non si costituiscano in giudizio, il mancato avviso di una nuova udienza al difensore della parte deceduta - comunque suscettibile di sanatoria in forza della partecipazione alla stessa del difensore non avvertito - non determina alcuna nullità della successiva attività processuale per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)