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Sez. 1, Sentenza n. 11387 del 11/10/1999 (Rv. 530586 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO | D'ufficio - Di udienza istruttoria - Regime ex art. 82 terzo comma disp. att. cod. proc. Civ. - Mancata o tardiva conoscenza da parte del difensore dell'udienza poi rinviata d'ufficio - Comunicazione dell'udienza di rinvio d'ufficio - Necessità - Mancanza - Onere del difensore di prendere conoscenza del rinvio d'ufficio - Insussistenza - Violazione della regola del contraddittorio - Conseguenze - Nullità degli atti dell'udienza di rinvio e di quelli successivi - In difetto di sanatoria verificabile con la partecipazione del difensore all'udienza.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530586-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO

A norma del terzo comma dell'art. 82 disp. att. cod. proc. Civ. (in vigore fino al 29 aprile 1995 come secondo comma, prima dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo da parte dell'art. 79 della legge n. 353 del 1990), il rinvio d'ufficio dell'udienza istruttoria non deve essere comunicato nel caso in cui la data dell'udienza rinviata d'ufficio sia regolarmente conosciuta dal difensore della parte, mentre la comunicazione è necessaria nell'ipotesi in cui di tale udienza il difensore non abbia avuto tempestiva conoscenza, per essere stato il rinvio disposto con ordinanza pronunciata fuori udienza. Non può, peraltro, ipotizzarsi che il mancato adempimento tempestivo dell'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza rinviata d'ufficio possa divenire irrilevante per l'esistenza di un supposto onere del difensore di attivarsi, una volta ricevuta la comunicazione, per accertare l'esito dell'udienza e, quindi, così conoscere l'avvenuto rinvio della stessa d'ufficio, sì da poter partecipare alla nuova udienza. Conseguentemente, qualora non si sia proceduto alla comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza, così rimediando al difetto della tempestiva comunicazione della pregressa sua fissazione, ed il difensore non partecipi alla nuova udienza, sanando così la nullità per violazione della regola del contraddittorio, verificatasi per l'omessa comunicazione del rinvio d'ufficio, si debbono ritenere nulli gli atti processuali compiuti in tale nuova udienza e quelli successivi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)