Sez. 1, Sentenza n. 600 del 06/03/1974 (Rv. 368395 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ARTT 20 E 21 DEL RDL DEL 1936 N 1639 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE RECIPROCA - ESCLUSIONE - RAPPORTO INSCINDIBILE TRA I SOGGETTI OBBLIGATI - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ARTT 20 E 21 DEL RDL DEL 1936 N 1639 - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE RECIPROCA - ESCLUSIONE - RAPPORTO INSCINDIBILE TRA I SOGGETTI OBBLIGATI - INSUSSISTENZA.*
Dopo la dichiarazione d'illegittimita costituzionale (con sentenza n 48 del 16 maggio 1968 della Corte costituzionale) degli artt 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639 - nella parte secondo la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrevano i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri - deve ritenersi estraneo al sistema tributario il principio della reciproca rappresentanza processuale, per cui il vincolo della solidarieta tra piu soggetti tenuti al pagamento del tributo non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, ma - al pari di quanto avviene nel campo del diritto comune - importa una pluralita di obbligazioni di identico contenuto, rette da un'unica causa. (Conf 40'73, mass n 361787).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)