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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 10/01/1973 (Rv. 361787 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 20 E 21 DEL RD N 1639 DEL 1936 - EFFETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE TRA CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA SOLIDARIETA - APPLICABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361787-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 20 E 21 DEL RD N 1639 DEL 1936 - EFFETTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE TRA CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA SOLIDARIETA - APPLICABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INAPPLICABILITA.*

Dopo la dichiarazione di illegittimita costituzionale (con sentenza n 48 del 16 maggio 1968 della Corte costituzionale) degli artt 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639 - nella parte secondo la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrevano i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri - deve ritenersi estraneo al sistema tributario il principio della reciproca rappresentanza processuale, per cui il vincolo della solidarieta tra piu soggetti tenuti al pagamento del tributo non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, ma - al pari di quanto avviene nel campo del diritto comune - importa una pluralita di obbligazioni di identico contenuto, rette da unica causa, con conseguente inapplicabilita, sul piano processuale, dell'art 331 cod proc civ, che prevede la necessita della integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili. (Conf 13/72, mass n 355664; 1562/71, mass n 351950; 943/71, mass n (Conf 350870; 3534/69, mass n 343698; 138/69, mass n 338038; (Conf 135/69, mass n 338035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)