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Sez. 5, Sentenza n. 863 del 12/01/1981 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147568 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147568-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

L'Obbligo di motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, che hanno carattere facoltativo o discrezionale, e adempiuto quando il giudice abbia indicato l'elemento o gli elementi di preminente rilievo fra le possibili condizioni soggettive ed oggettive che caratterizzano il reato. Egli non e pertanto tenuto a prendere specificamente in esame tutte le situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni che ostano alla concessione del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)