Sez. L, Sentenza n. 10286 del 01/12/1994 (Rv. 488971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI | Assegno di cura o sostentamento - Natura previdenziale - Ex assistiti fruitori dell'indennità postsanatoriale anteriormente alla legge n.1088 del 1970 - Spettanza ex art. 4 di questa legge come modificato dalla legge n.87 del 1988 - Espressione "presente legge" contenuta nel citato art.4 modificato - Interpretazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1970 n.1088(miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), come modificato (dopo l'intervento dell'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n.419) dall'art. 1 della legge 4 marzo 1987 n.88, l'assegno di cura o sostentamento - che, per la sua natura previdenziale, è oggetto di un diritto indisponibile ed imprescrittibile - spetta anche agli ex assistiti che abbiano fruito dell'indennità postsanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.1088 del 1970, identificandosi nella medesima, anziché nella legge modificatrice n.87 del 1988 (ciò che, peraltro, neppure autorizzerebbe la conclusione della non spettanza del beneficio), la "presente legge" cui fa riferimento il settimo comma del citato art.4 (come modificato dalla legge n.87 del 1988).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 6, Legge 04/03/1987 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)