Sez. U, Sentenza n. 6245 del 21/06/1990 (Rv. 467889 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RATEI SCADUTI MA NON ANCORA LIQUIDATI - PRESCRIZIONE APPLICABILE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - NATURA ED EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - RATEI SCADUTI MA NON ANCORA LIQUIDATI - PRESCRIZIONE APPLICABILE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - NATURA ED EFFETTI.*
In tema di integrazione al minimo di pensione di riversibilità a carico dell'INPS, mentre il credito per ratei liquidati e non riscossi è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, il diritto a ratei scaduti, ma non ancora liquidati, si sottrae a detta prescrizione breve, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1989), e può estinguersi solo per effetto del decorso dell'ordinario termine decennale dell'art. 2946 cod. civ., suscettibile di interruzione con la presentazione di domanda in Sede amministrativa. Su un piano diverso ed indipendente, rispetto a tale prescrizione del diritto, opera il termine decennale dell'esaurimento della fase amministrativa, assegnato per la proposizione della domanda giudiziale dall'art. 47 secondo comma del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dato che esso, di natura decadenziale, e quindi sottratto a possibilità di interruzione o sospensione, non implica, con il suo inutile decorso, la perenzione delle posizioni sostanziali, ma incide esclusivamente sulla fase di attuazione, caducando la istanza amministrativa, di modo che l'assicurato può esperire Azione giudiziaria solo previa presentazione all'INPS di nuova istanza. (V 376/89, mass n 461506; (V 6658/88, mass n 460941; (V 6658/88, mass n 460940; (V 1899/88, mass n 457815; (contra 6007/88, mass n 460436; (contra 6008/88, mass n 460437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)