Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 07/09/1970 (Rv. 346877 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATIVO TRA DUE TRIBUNALI I QUALI ABBIANO ENTRAMBI DICHIARATO LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO A PROVVEDERE IN ORDINE AD UNA ISTANZA DI FALLIMENTO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - SU RICHIESTA DEL TRIBUNALE SUCCESSIVAMENTE ADITO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATIVO TRA DUE TRIBUNALI I QUALI ABBIANO ENTRAMBI DICHIARATO LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO A PROVVEDERE IN ORDINE AD UNA ISTANZA DI FALLIMENTO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - SU RICHIESTA DEL TRIBUNALE SUCCESSIVAMENTE ADITO - AMMISSIBILITA.*
Dichiarata, con decreto, da un tribunale la propria incompetenza per territorio a provvedere in ordine ad una istanza di fallimento (Competenza che, a norma dell'art 9 del RD 16 marzo 1942, n 267, ha carattere funzionale ed inderogabile), il tribunale successivamente adito, ove si ritenga egualmente incompetente, puo chiedere di ufficio il regolamento alla Corte di Cassazione, profilandosi in tale ipotesi il conflitto virtuale negativo di Competenza di cui all'art 45 cod proc civ, in considerazione del contenuto decisorio e della natura di sentenza del suddetto decreto. (V 494, 66, mass n 320989).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)