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Sez. 1, Sentenza n. 494 del 17/02/1966 (Rv. 320989 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO NEGATIVO FRA PIU TRIBUNALI.*
Stato
decisa il 1966-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320989-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO NEGATIVO FRA PIU TRIBUNALI.*

La richiesta di regolamento di Competenza di ufficio e ammissibile in materia fallimentare, essendo la procedura prevista dall'art.45 cod. proc.civ. applicabile anche in caso di conflitto negativo fra due tribunali in ordine alla apertura del procedimento concorsuale, ove, quindi, il tribunale al quale sia stata presentata istanza di fallimento, ritenendosi incompetente, abbia disposto la trasmissione degli Atti ad altro tribunale, quest'ultimo, se a sua volta si ritenga incompetente, puo richiedere il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 predetto e nelle forme ivi previste. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)