Sez. 4, Sentenza n. 10772 del 04/02/2004 Cc. (dep. 09/03/2004) Rv. 227796 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Intercettazione di conversazioni e comunicazione - Tutela costituzionale - Ambito - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE
In tema di disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione, con riferimento alla disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni o delle comunicazioni, l'espressione "alle quali hanno preso parte membri del Parlamento" di cui all'art. 6 comma 1 legge n. 140/2003 va interpretata nel senso di ritenere comprese nella tutela apprestata dalla norma tutte le conversazioni nelle quali il membro del Parlamento è il vero interlocutore, anche se comunica per mezzo di un terzo il quale svolge funzioni di "nuncius" e si limiti esclusivamente a trasmettere il messaggio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto ricompresa nella disciplina della menzionata norma l'ipotesi - di cui alla fattispecie - relativa all'intercettazione cosiddetta "indiretta" di conversazioni sostenute tra il venditore di stupefacente ed un soggetto che fungeva da tramite con il membro del Parlamento, acquirente della droga).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)