Sez. 5, Ordinanza n. 32354 del 12/07/2004 Ud. (dep. 23/07/2004) Rv. 229338 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Opinioni espresse dal parlamentare - Competenza della Camera di appartenenza a verificarne l'insindacabilità - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla cognizione del giudice - Eccezione di parte relativa alla acquisizione della deliberazione della Camera - Obbligo del giudice di sospendere il processo e di provvedere alla acquisizione della pregiudiziale costituzionale - Sussistenza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE
In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità - implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; tale previsione, costituendo norma penale più favorevole, è applicabile all'imputato, anche se sopravvenuta, in virtù dell'art. 2, comma secondo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 1, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)