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Sez. 2, Sentenza n. 1450 del 02/05/1969 (Rv. 340230 - 01)

BENI - PERTINENZE - LEGITTIMAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO AL VINCOLO PERTINENZIALE (ELEMENTO SOGGETTIVO) - NECESSITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340230-01

BENI - PERTINENZE - LEGITTIMAZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO AL VINCOLO PERTINENZIALE (ELEMENTO SOGGETTIVO) - NECESSITA - ESTREMI.*

Il vincolo pertinenziale tra due beni richiede, non soltanto un momento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve apparire destinato a servizio o ad ornamento di un altro (cosa principale), ma anche un momento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere ad una effettiva volonta dell'avente diritto di creare il durevole collegamento. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano affermato il rapporto pertinenziale tra l'appartamento a primo piano di un villino ed un terrazzo, costituente anche copertura di un sottostante 'garagè di proprieta aliena, rilevando che dalle prove raccolte risultava che il terrazzo venne costruito in aderenza ad una porta dell'appartamento predetto). (V 264-66 mass n 320493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)