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Sez. 2, Sentenza n. 987 del 05/04/1971 (Rv. 350946 - 01)

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - INDIVIDUALITA ED AUTONOMIA DELLA COSA ACCESSORIA RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE - VINCOLO PERTINENZIALE - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350946-01

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - INDIVIDUALITA ED AUTONOMIA DELLA COSA ACCESSORIA RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE - VINCOLO PERTINENZIALE - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - NECESSITA.*

Nel rapporto pertinenziale tanto la cosa accessoria che quella principale conservano la loro individualita ed autonomia fisica ed il collegamento tra la cosa principale e la pertinenza e preso dalla legge in considerazione non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economicò giuridico di strumentalita e complementarita funzionale. Il vincolo pertinenziale tra due beni richiede non soltanto un momento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve apparire destinato a servizio o ad ornamento di un altro (cosa principale), ma anche uno soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere ad una effettiva volonta dell'avente diritto di creare il durevole collegamento. (nella specie, i giudici di merito, interpretando un atto di divisione, avevano escluso che i condividenti avessero inteso costituire immediatamente un vincolo pertinenziale tra una bottega, da trasformare in garage ed un appartamento attribuito ad uno dei condividenti. Il SC, preso atto di tale apprezzamento di fatto, ha enunciato il principio che precede). (sulla prima parte, 3467'68, mass n 336604' sulla seconda parte, V 1450'69, mass n 340230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)