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Sez. 2, Sentenza n. 155 del 21/01/1972 (Rv. 355904 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - MANCATA DISCIPLINA REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELL'INESISTENZA DEL PERICOLO.*
Stato
decisa il 1972-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355904-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - MANCATA DISCIPLINA REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELL'INESISTENZA DEL PERICOLO.*

In tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi di cui all'art 890 cod civ, nell'ipotesi che norme regolamentari non esistano e non determinino la distanza dal confine, cade la presunzione iuris et de iure di pericolosita dell'opera e la distanza sara fissata dal giudice, caso per caso, in rapporto alle concrete condizioni di pericolosita dell'opera. Peraltro il costruttore o l'esecutore della opera potra dimostrare l'inesistenza, nel caso concreto, di ogni pericolo di danno a carico dei fondi vicini, al fine di essere dispensato dal rispetto anche di una distanza dal confine da stabilirsi ad opera del giudice. (V 2543'67, mass n 329884; 427'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)