Sez. 2, Sentenza n. 2543 del 19/10/1967 (Rv. 329884 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI - DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - IN GENERE - RISPETTO DELLE DISTANZE PREVISTE DA REGOLAMENTI E, IN MANCANZA, LORO DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI - DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - IN GENERE - RISPETTO DELLE DISTANZE PREVISTE DA REGOLAMENTI E, IN MANCANZA, LORO DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
In tema di fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, di cui all'art. 890 cod. civ., il costruttore, se esistono norme regolamentari(generali, speciali o locali) che stabiliscono una distanza determinata dal confine, deve questa osservare, indipendentemente dalla prova della esistenza di un pericolo, posando la disciplina su una presunzione assoluta di pericolosita o di nocivita dell'opera. In ipotesi, invece, che le norme regolamentari non esistano, e il giudice, che deve, in relazione alla peculiarita della fattispecie ed alle concrete condizioni dei luoghi, determinare quelle distanze necessarie a preservare il fondo vicino da ogni danno alla solidita, salubrita e sicurezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)