Sez. L, Sentenza n. 499 del 21/01/1981 (Rv. 410976 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI PREVISTO DALL'ART 3 COST - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI PREVISTO DALL'ART 3 COST - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art 3 cost) - che obbliga il legislatore a non violare, pur nella sua discrezionalita politica, le regole della ragionevolezza, con la conseguenza di considerare invalida la legge che disponga trattamenti differenziati per determinate categorie di rapporti, allorche dal suo testo, o da altre Disposizioni collegate, risulti l'inesistenza delle peculiarita dei rapporti regolati, che vengono allegate per giustificare i trattamenti medesimi - non impone ai privati di uniformarsi ad analogo criterio, pena la nullita degli Atti, nell'Esercizio dell'autonomia loro riservata dall'ordinamento (art 41 cost e 1322 cod civ). (V 3091/80, mass n 406863; (V 3089/80, mass n 406852; (Conf 4177/76, mass n 382852).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)