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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 10/05/1980 (Rv. 406852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCORDI SINDACALI - SINDACABILITA IN SEDE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCORDI SINDACALI - SINDACABILITA IN SEDE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ove non si incorra in violazione dei minimi costituzionali di cui all'art 36 cost o di istituti regolati da norme di legge, ne in violazione del principio di cui all'art 37 cost che esige la parita retributiva della donna rispetto all'uomo e non anche dell'uomo rispetto alla donna, la Determinazione dei vari trattamenti economici dei lavoratori, anche se di pari qualifica e mansioni, appartiene esclusivamente all'autonomia negoziale privata, ed in ispecie a quella sindacale che, oltre ad essere garantita dai principi di liberta di cui all'art 39 cost, costituisce il piu idoneo punto d'incontro per la valutazione di tutti i dati tecnici delle molteplici situazioni di lavoro e per il componimento nella contrattazione collettiva dei diversi e contrastanti interessi, senza, percio, che rimanga altro margine per l'Esercizio di un Sindacato dell'autorita giudiziaria sulla conseguente autodeterminazione delle associazioni sindacali in ordine al regime retributivo concordato. (V 325/79, mass n 396407).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)