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Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013 (Rv. 625831 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Fattispecie in tema di mancata conoscibilità della data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625831-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora il giudice dell'impugnazione ravvisi, anche d'ufficio, grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa determinata dal non avere il cancelliere reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte può esser rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., allorché abbia avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza dopo l'intero decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ. ovvero dopo il decorso di un tempo tale da rendere oggettivamente difficoltosa la tempestiva proposizione dell'impugnazione, postulando la causa non imputabile il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione. (Nel caso di specie, è stata negata la possibilità di rimettere in termini la parte che abbia avuto notizia del deposito della sentenza dopo appena due mesi dalla sua pubblicazione, non essendosi attribuito rilievo alla circostanza che la stessa fosse stata costretta ad attendere molti mesi per recuperare la documentazione dal difensore che l'aveva assistita nel giudizio di primo grado, il quale subordinava la consegna al pagamento di esosi compensi, esulando tale evenienza da quella idonea a giustificare la rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)