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Sez. 3, Sentenza n. 6304 del 13/03/2013 (Rv. 625532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Mancata conoscibilità della data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima - Rimessione in termini - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora il giudice dell'impugnazione ravvisi, anche d'ufficio, la grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa, determinata dal non avere il cancelliere reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., ed, a tal fine, il difensore è legittimato, anche nel corso della discussione orale, a produrre i documenti da cui emerga la data di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)