Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 24/10/1974 (Rv. 371555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITI TRIBUTARI - DETRAIBILITA - CONDIZIONI - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL QUANTUM - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITI TRIBUTARI - DETRAIBILITA - CONDIZIONI - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL QUANTUM - IRRILEVANZA.*
Agli effetti dell'art 45 RD 30 dicembre 1923 n 3270 i debiti verso pubbliche amministrazioni, ed in particolare i debiti tributari, sono ammessi in detrazione purche al momento dell'apertura della successione siano certi ed incontestabili i presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il titolo, anche se l'accertamento del quantum si concluda in un momento posteriore. (V 297'72, mass n 356145).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)