Sez. 1, Sentenza n. 297 del 07/02/1972 (Rv. 356145 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO SUL CONSOLIDAMENTO DELL'USUFRUTTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDUCIBILITA DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO SUL CONSOLIDAMENTO DELL'USUFRUTTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDUCIBILITA DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
Il terzo comma dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, stabilendo - in parziale deroga alla disposizione del primo comma - che i debiti verso le pubbliche amministrazioni sono deducibili dall'asse ereditario, purche certi al momento dell'apertura della successione, anche se liquidati posteriormente, esige che il debito di cui si chiede la deduzione sia gia, in quel momento, certus an, sebbene non ancora liquidato nel quantum. Pertanto, ove l'accertamento dell'imposta complementare di registro sul consolidamento dell'usufrutto, verificatosi prima della morte del de cuius, sia contestato davanti alle commissioni tributarie, la deducibilita di tale debito d'imposta deve ritenersi subordinata alla dimostrazione, da fornirsi dal contribuente, che nessuna questione sia stata, in concreto, sollevata intorno all'an debeatur, per essere la vertenza limitata esclusivamente alla quantificazione dell'imponibile e dell'imposta.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)