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Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 08/07/1968 (Rv. 334675 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTROVERSIA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SUA SCADENZA - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334675-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTROVERSIA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SUA SCADENZA - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste anche quando la risoluzione del contratto e domandata prima della scadenza contrattuale, dato che la pronunzia di risoluzione importa la perdita del diritto alla proroga legale spettante al conduttore dopo la scadenza e dato che la proroga legale riguarda, sia pure potenzialmente, anche i contratti stipulati successivamente alla legge 29 marzo 1957, n. 244, e fino all'emanazione di una nuova legge organica, che non e stata ancora emanata (tale non potendosi considerare la legge 12 giugno 1962, n. 567 che disciplina solo la materia dei canoni). (V. N. 1816-65).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1948 num. 1094 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)