Sez. 3, Sentenza n. 206 del 29/01/1970 (Rv. 345016 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - LIMITI - CONTRATTO NOVENNALE DI AFFITTO STIPULATO NEL 1961 - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - LIMITI - CONTRATTO NOVENNALE DI AFFITTO STIPULATO NEL 1961 - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA.*
Poiche con l'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756 sono stati prorogati fino al momento dell'entrata in vigore di una legge organica non solo i contratti gia prorogati dalle leggi precedenti ma anche tutti gli altri contratti stipulati dopo la legge 29 marzo 1957 n 244 e come tali compresi nella sfera di quelle leggi di proroga, un contratto di affitto stipulato nell'anno 1961 per la durata di anni nove resta assoggettato, alla sua scadenza convenzionale, alla proroga disposta con l'anzidetta legge n 756 del 1964. Pertanto, sussiste la Competenza della Sezione specializzata agraria anche quando la risoluzione di tale contratto di affitto sia stata domandata prima della scadenza convenzionale, dato che la pronuncia di risoluzione importa la perdita per il conduttore del diritto alla proroga legale spettante alla scadenza pattizia. (V 2493-69, massima n 342037 3948-68, massima n 337489 2343-68, massima n 334675).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 29/03/1957 num. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)