Sez. U, Sentenza n. 2646 del 24/09/1971 (Rv. 353785 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO EX ART 111 COST - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA TOTALE DI MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO EX ART 111 COST - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA TOTALE DI MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
I ricorsi per Cassazione a sensi dell'art 111 della Costituzione possono proporsi soltanto per violazione di legge. Con essi si puo pertanto dedurre il difetto di motivazione solo se la pronunzia impugnata possa dirsi - in relazione al principio generale dell'Obbligo di motivazione, oppure ad espressa e specifica disposizione di legge che la motivazione imponga - del tutto priva di tale requisito.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)