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Sez. U, Sentenza n. 2646 del 24/09/1971 (Rv. 353785 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO EX ART 111 COST - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA TOTALE DI MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353785-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO EX ART 111 COST - PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA TOTALE DI MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

I ricorsi per Cassazione a sensi dell'art 111 della Costituzione possono proporsi soltanto per violazione di legge. Con essi si puo pertanto dedurre il difetto di motivazione solo se la pronunzia impugnata possa dirsi - in relazione al principio generale dell'Obbligo di motivazione, oppure ad espressa e specifica disposizione di legge che la motivazione imponga - del tutto priva di tale requisito.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)