Sez. 1, Sentenza n. 688 del 12/03/1973 (Rv. 362855 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE PREVISTA DALL'ART 111 COST - NOZIONE - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE PREVISTA DALL'ART 111 COST - NOZIONE - ESTENSIONE.*
La violazione di legge, per la quale l'art 111 della Costituzione ammette il ricorso per Cassazione, e da intendere non nel significato proprio e ristretto nel quale e indicata nel n 3 dell'art 360 cod proc civ, ma in senso ampio e comprensivo di tutte le ipotesi di violazione di norme e di principi giuridici, non esclusa, quindi, l'inosservanza dell'Obbligo della motivazione nei limiti previsti dal n 5 del medesimo articolo. (V 2646/71, mass n 353785).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)