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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12971 del 24/05/2018 (Rv. 649117 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE | Contratto - Forma libera - Prova - Mediante Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649117-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE

Nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto anche mediante al prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio – per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla mancanza di un valido e vincolante contratto di cessione di brevetto – la pronuncia di merito, che aveva ritenuto integrata la prova presuntiva del patto, ritenendo sufficiente valorizzare il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di brevetto e la reazione di colui che ne reclamava la titolarità, nonché un fax meramente illustrativo del procedimento brevettato, ed indirizzato a soggetto diverso dalla pretesa cessionaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)