Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014 (Rv. 629325 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Elementi assunti a fonte di presunzione nel giudizio conseguente ad accertamento tributario - Necessaria pluralità - Insussistenza - Elemento unico, grave e preciso - Ammissibilità - Relativa valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI
In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)