Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014 (Rv. 632603 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Configurabilità - Estremi - Sussistenza nello stesso soggetto della qualità di attore in un giudizio e di convenuto nell'altro - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi ad un licenziamento, del quale, in un primo giudizio, il datore di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore, in via riconvenzionale, l'illegittimità, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni, domande poi riproposte, a ruoli invertiti, in un secondo giudizio innanzi ad altro giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)