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Sez. 3, Sentenza n. 792 del 19/01/2001 (Rv. 543369 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Differenza di posizione della stessa persona nei diversi giudizi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543369-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

A norma dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre la litispendenza quando tra i giudizi sussista identità, oltre che dei soggetti, anche del "petitum" e della "causa petendi" l'uno inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela, l'altra quale fatto costitutivo della domanda, a nulla rilevando nella ricorrenza della identità dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e, in altro giudizio, la qualità di convenuto. Conseguentemente, con riguardo a due giudizi relativi a diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla sua prima scadenza, per i quali, nel primo il conduttore agisce per l'accertamento della invalidità della comunicazione di motivata disdetta ex art. 29 legge 392/78, mentre nell'altro è il locatore che in virtù della medesima comunicazione chiede il rilascio dell'immobile alla prima scadenza contrattuale deve ravvisarsi l'identità delle cause, unico essendo fra le stesse parti il "thema decidendum" nella identità della "causa petendi".

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)