Sez. 3, Ordinanza n. 2084 del 07/05/1996 Cc. (dep. 12/06/1996) Rv. 205294 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Provvedimento assunto dal pretore, giudice dell'esecuzione - In risposta ad istanza di dissequestro e restituzione - Esclusiva proponibilità di incidente di esecuzione - Fattispecie: conversione ex art. 568 comma quinto.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere
Avverso il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione - come quello adottato dal pretore, quale giudice dell'esecuzione, ex artt. 666, 667 e 676 cod. proc. pen., in risposta alla istanza di dissequestro e restituzione - è proponibile esclusivamente l'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.. (Nella specie la S.C. ha considerato che il rimedio proposto dall'imputato, e cioè il ricorso al tribunale del riesame avverso l'ordinanza pretorile, era irrituale e che, a mente dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., applicabile anche con riferimento di rimedi non omogenei, detto ricorso si doveva convertire nel rimedio previsto dalla legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)