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Sez. 3, Sentenza n. 2652 del 24/08/1962 (Rv. 253958 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - LEGITTIMITA - REVOCA IMPLICITA IN SEDE DI DECISIONE DELLA CAUSA - RIFORMA DELLA SENTENZA FONDATA SUL GIURAMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI VARIAZIONE ALLA FORMULA PROPOSTA DAL GIURANTE.*
Stato
decisa il 1962-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253958-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - LEGITTIMITA - REVOCA IMPLICITA IN SEDE DI DECISIONE DELLA CAUSA - RIFORMA DELLA SENTENZA FONDATA SUL GIURAMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI VARIAZIONE ALLA FORMULA PROPOSTA DAL GIURANTE.*

L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, nel procedimento davanti al giudice collegiale, puo essere revocata ai sensi dell'art 177 cod proc civ se emessa dal giudice istruttore, oppure dell'art 279 cod proc civ se emessa dal collegio; alla revocabilita non e di ostacolo la disposizione dell'art 2738 cod civ, che attiene agli effetti probatori del giuramento e presuppone che esso sia stato ritualmente ammesso e regolarmente prestato; mentre la revoca dell'ordinanza riguarda, invece, la rivalutazione delle condizioni di ammissibilita del mezzo istruttorio. Il potere di revoca puo essere esercitato dal collegio anche in Sede di decisione, cioe con la sentenza che definisce il processo o una sua fase, e la revoca non deve necessariamente essere esplicita potendo implicitamente risultare dalla motivazione della sentenza, mentre, se in Sede di gravame la sentenza stessa viene riformata, anche l'ordinanza rimane travolta in tutti i casi e su tutti i punti in cui costituiva il presupposto della sentenza. (nella specie, il giudice di primo grado, in sentenza, aveva ritenuto che le variazioni alla formula del giuramento proposte dalla parte cui il giuramento stesso era stato deferito fossero ammissibili, perche non ne alteravano sostanzialmente il contenuto, mentre nell'ordinanza ammissiva aveva espresso un'opinione contraria; il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva anch'esso ritenuto che le variazioni proposte non fossero indice della volonta di ricusare il giuramento. La Corte suprema ha ritenuto che l'ordinanza ammissiva del giuramento risultava implicitamente revocata, non nella parte in cui ammetteva il giuramento stesso secondo la formula dedotta, ma nella parte in cui escludeva le variazioni proposte dal giurante. (V 1820/61, 2032/60, 1931/58, 1535/56, 3066/53, 2457/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)