Sez. 3, Sentenza n. 820 del 25/03/1970 (Rv. 346154 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - FUNZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - FUNZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Il risarcimento del danno non patrimoniale soddisfa alla esigenza di assicurare al soggetto danneggiato una utilita sostitutiva, che lo compensi per quanto e possibile delle sofferenze morali e psichiche da lui subite e poiche codesta esigenza sorge dal momento stesso in cui il fatto, che quelle sofferenze cagiona, si verifica, vale pur sempre il principio generale che, in tema di interessi compensativi, pone come termine di decorrenza quello del giorno in cui il fatto illecito ebbe a verificarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)