Sez. 3, Sentenza n. 9376 del 24/09/1997 (Rv. 508195 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Valutazione al momento della decisione - Funzione - Riconoscibilità anche degli interessi - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Poiché la rivalutazione ha la funzione di adeguare il "quantum" di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualità, ossia al momento dell'emanazione della sentenza; dall'altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)