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Sez. U, Sentenza n. 6 del 09/01/1973 (Rv. 361745 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE SICILIANA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO - DISTINZIONE IN BASE ALLA NATURA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE VIOLATE - ESCLUSIONE - CRITERI - CONTROVERSIA DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361745-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE SICILIANA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO - DISTINZIONE IN BASE ALLA NATURA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE VIOLATE - ESCLUSIONE - CRITERI - CONTROVERSIA DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*

Poiche la giurisdizione esclusiva del consiglio di stato e della gpa (organi ai quali e stato sostituito, nella regione siciliana, il consiglio di giustizia amministrativa) non e delimitata, come lo e quella generale sulla legittimita degli Atti amministrativi, in base alla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, ma in base all'esistenza di una controversia su un oggetto che rientri nella materia considerata, nelle controversie tra il pubblico impiegato e l'amministrazione da cui dipende, cio che rileva poiche dette controversie possano essere ritenute relative a questioni derivanti dal rapporto d'impiego, e quindi comprese nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non e la natura di diritti o di interessi delle situazioni che si assumono violate, ma la loro inclusione nella materia del rapporto di pubblico impiego. Si resta nell'ambito di tale materia anche se la controversia ha contenuto patrimoniale, salvo il caso in cui si tratti di diritti patrimoniali conseguenziali alla dichiarazione di illegittimita dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre; caso che la legge espressamente attribuisce alla cognizione del giudice ordinario, ma che presuppone gia emessa dal giudice amministrativo la declaratoria di illegittimita dell'atto o provvedimento, ovvero pacifica tale illegittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 5, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)