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Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 29/06/1985 (Rv. 441462 - 01)

PRESCRIZIONI CIVILI - TERMINI - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - TRIENNALI - COMPENSO DELL'OPERA PRESTATA E RIMBORSO DELLE SPESE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO AI CREDITI DEI PROFESSIONISTI DI ANTICA O DI RECENTE TRADIZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA AL CREDITO PER COMPENSO NASCENTE DA UN MERO CONTRATTO D'OPERA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441462-01

PRESCRIZIONI CIVILI - TERMINI - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - TRIENNALI - COMPENSO DELL'OPERA PRESTATA E RIMBORSO DELLE SPESE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO AI CREDITI DEI PROFESSIONISTI DI ANTICA O DI RECENTE TRADIZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA AL CREDITO PER COMPENSO NASCENTE DA UN MERO CONTRATTO D'OPERA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956 n. 2 cod. civ., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera. (nella specie la S.C. ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione del principio enunciato, aveva escluso la applicabilità della prescrizione presuntiva al compenso preteso per lo svolgimento di un'attività promozionale svolta al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante contratto al committente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2956 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)