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Sez. U, Sentenza n. 13144 del 25/06/2015 (Rv. 635702 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - TRIENNALI | Prescrizione dei crediti professionali - "Ratio" - Conseguenze - Applicazione a società che ha eseguito prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635702-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - TRIENNALI

La prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, sancita dall'art. 2956, n. 2, cod. civ., si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta. Pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia eseguito una prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 (ed anteriormente al mutamento del quadro normativo, avviato con la legge 7 agosto 1997, n. 266) quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività "protette") solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2238, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)