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Sez. 3, Sentenza n. 18199 del 28/08/2007 (Rv. 599614 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno esistenziale - Autonomia dal danno biologico e dal danno morale - Sussistenza - Apposita allegazione - Necessità - Fattispecie in tema di perdita del congiunto.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599614-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale), né del danno morale soggettivo (dolore o patema d'animo interiore), ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo. (Il principio è stato affermato dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie di danno non patrimoniale richiesto per perdita del congiunto ed oggetto di una pronuncia dei giudici di merito confermata in quanto aveva liquidato il danno valutando l'incidenza negativa della morte sui rapporti familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)