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Sez. 6, Sentenza n. 1777 del 04/05/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201723 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione | Adottato "de plano", previa dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201723-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione

Il provvedimento con il quale il giudice - ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la "notitia criminis" - accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato "de plano" e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel corso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall'art. 127, quinto comma, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)