Sez. 5, Sentenza n. 2052 del 03/04/2000 Cc. (dep. 08/06/2000) Rv. 216364 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Opposizione - Richiesta di indagini suppletive - Irrilevanza o non pertinenza delle richieste - Decreto del GIP che dichiara la inammissibilità della opposizione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal PM, ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività già svolta dal PM.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)