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Sez. 2, Sentenza n. 954 del 10/05/1967 (Rv. 327198 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - REVINDICA DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANDATO ESPRESSO DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327198-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - REVINDICA DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANDATO ESPRESSO DEI CONDOMINI - NECESSITA.*

L'Azione di rivendicazione di parti comuni di un edificio in condominio puo essere proposta dall'amministratore soltanto se questi sia munito di un espresso mandato dei condomini, trattandosi di Azione non rientrante in quelle afferenti alle normali attribuzioni dell'amministratore indicate nell'art. 1130 cod.civ. (Cfr.1371-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)