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Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 05/04/1977 (Rv. 385002 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELL'AREA - VALORE AL TEMPO DELLA SOPRAELEVAZIONE - RILEVANZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1977-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385002-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELL'AREA - VALORE AL TEMPO DELLA SOPRAELEVAZIONE - RILEVANZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA.*

L'indennita prevista dall'art 1127 cod civ, per il caso della sopraelevazione di uno stabile condominiale, in quanto rivolta a compensare la riduzione arrecata al diritto di proprieta dei condomini sulla colonna d'aria soprastante l'edificio, deve essere calcolata in base al valore posseduto dall'area, da occuparsi con la nuova costruzione, al momento in cui il sopralzo e stato eseguito e non gia a quello in cui l'indennita e liquidata. La somma risultante da tale calcolo, peraltro, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria e, nel contempo, debbono essere liquidati gli interessi legali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)