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Sez. 3, Sentenza n. 8907 del 28/05/1996 Ud. (dep. 04/10/1996) Rv. 206524 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Norme contro la violenza sessuale - Art. 1 legge n. 66 del 1996 - Condotte realizzate nella vigenza delle precedenti statuizioni - Disciplina - Fattispecie: ratto a fine di libidine.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206524-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 1 legge 15 febbraio 1996, n. 66 (norme contro la violenza sessuale), che recita: " Il capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale e gli articoli....sono abrogati", va interpretata nel senso che le condotte, realizzate nella vigenza delle precedenti statuizioni, non sono depenalizzate quando coincidono con quelle introdotte dalla nuova normativa ovvero con quelle comuni disciplinate in altre, già vigenti, ipotesi tipiche del codice penale. In tal caso si verifica una successione di leggi penali nel tempo regolata, per l'assenza di norme transitorie, dai criteri dettati dall'art. 2 cod. pen.". (Nella specie la S.C. ha osservato che, poiché i giudici avevano ritenuto il fatto di maggiore gravità ed avevano fissato la pena base in anni tre e mesi sei di reclusione, cioè in misura superiore al minimo (tre anni di reclusione) precedentemente previsto dall'art. 523 cod. pen., doveva essere ritenuta disposizione più favorevole quella precedente, poiché deve farsi riferimento ai massimi edittali (anni otto di reclusione - art. 605 cod. pen. - superiori, quindi ai cinque anni del ratto a fine di libidine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 525, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)