Sez. 1, Sentenza n. 1845 del 18/04/1978 (Rv. 391234 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL MEDICO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INTERVENTO DI TIROIDECTOMIA SUBTOTALE).*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL MEDICO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INTERVENTO DI TIROIDECTOMIA SUBTOTALE).*
La responsabilita professionale del medico e limitata, ai sensi dell'art 2236 cod civ, alle ipotesi di dolo o colpa grave, solo qualora il caso concreto risulti presentare caratteri di straordinarieta od eccezionalita, si da non essere stato adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza stessa siano proposti e dibattuti diversi, e fra loro incompatibili, sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica, tra i quali il medico debba compiere una scelta. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'indicata limitazione, con riguardo ad un intervento di tiroidectomia subtotale, che non aveva comportato l'insorgenza di particolari difficolta esecutive, ne la sopravvenienza di complicanze di ardua soluzione). (V 2439/75, mass n 376324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)