Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/06/1975 (Rv. 376324 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA MEDICO-CHIRURGICA - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE O DOLO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA MEDICO-CHIRURGICA - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE O DOLO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Di fronte ad un caso concreto che sia comune ed ordinario, cioe che sia tipico perche conosciuto dalla scienza e nell'esperienza medica, con la conseguente esistenza di regole precise ed indiscusse, sussiste la responsabilita ordinaria del medico, anche per colpa lieve, ove la regola o le regole da applicare non siano osservate per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale comune e media (imperizia) o per omissione della diligenza media (negligenza). Il medico risponde, invece, soltanto per colpa grave (oltre che per dolo) quando il caso concreto sia straordinario od eccezionale, si da essere non adeguatamente studiato nella scienza medica e sperimentato nella pratica (se non addirittura ignoto), ovvero quando nella scienza medica siano proposti e dibattuti diversi, ed incompatibili tra loro, sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica, tra i quali il medico operi la sua scelta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)