Sez. 3, Sentenza n. 6981 del 08/05/2003 (Rv. 562748 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Ambito di applicazione - Domanda di danni cagionati dal concedente - Diritto di ritenzione dell'affittuario - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
Il diritto di ritenzione costituisce un istituto di carattere eccezionale, che non può essere invocato al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge e, in riferimento al rapporto di affitto di fondi rustici, esso spetta nei soli casi di cui agli artt. 17, quarto comma, 20, terzo comma, e 43, ultimo comma, legge n. 203 del 1982, e quindi non può essere riconosciuto all'affittuario che sia titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti derivanti da inadempimenti del concedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)