Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 20/10/1998 (Rv. 519889 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Domanda di esecuzione di miglioramenti tardivamente proposta - Inammissibilità - Eccezione di ritenzione - Conseguente inammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
Il diritto di ritenzione non è autonomo ma si configura come situazione giuridica strumentale alla autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito. Consegue che è inammissibile l'eccezione di ritenzione contemplata in favore dell'affittuario dall'art. 20 della legge n. 203 del 1982 in correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al fondo allorché la domanda di miglioramenti fondiari sia, a sua volta, inammissibile per essere stata tardivamente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)