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Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 20/10/1998 (Rv. 519889 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Domanda di esecuzione di miglioramenti tardivamente proposta - Inammissibilità - Eccezione di ritenzione - Conseguente inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519889-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE

Il diritto di ritenzione non è autonomo ma si configura come situazione giuridica strumentale alla autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito. Consegue che è inammissibile l'eccezione di ritenzione contemplata in favore dell'affittuario dall'art. 20 della legge n. 203 del 1982 in correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al fondo allorché la domanda di miglioramenti fondiari sia, a sua volta, inammissibile per essere stata tardivamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)